L'Ufficio di Presidenza (già Giunta della Comunità Montana) è composta dal Presidente e da un numero di componenti (già Assessori) non superiore a quattro, nominati dal Presidente che attribuisce le deleghe ed individua tra i quattro un Vicepresidente.
Alla Giunta compete, ai sensi del art. 48 del D.Lvo n. 267/2000, l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale, a elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi.
La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto. La Giunta adotta i regolamenti a essa riservati dalla legge.
Attualmente, essendo l'Ente commissariato, è il Commissario che assolve ai doveri di Gunta e di Consiglio.