Secondo quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
La regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
Lo statuto comunitario deve prevedere (capo I ' articolo 9 Statuto Comunitario):